Il nostro compito non è solo di eseguire ristrutturazioni di qualità, ma anche di dare sempre e corrette informazioni al cliente e tutelarlo nelle attività.
UTILIZZO DELLE FUNI IN LUOGO DEI PONTEGGI METALLICI
L’attività lavorativa eseguita mediante sistemi di “accesso e posizionamento” mediante corde è l’evoluzione di tecniche alpinistiche e speleologiche in cui l’operatore è direttamente sostenuto da funi. Gli alpinisti, in passato, erano spesso interpellati e impiegati anche per interventi legati all’edilizia e/o al restauro. Oggi non è più così, ovvero possono “lavorare su fune” solo quegli operatori che hanno frequentato uno specifico corso di formazione ed addestramento regolamentato dal cosiddetto “Testo Unico per la Sicurezza” (D.Lgs 81/08 e s.m.i.).
Il Titolo IV – Capo II del D.Lgs. 81/08 riporta lo specifico capitolo dedicato alle “NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA”: in tale capitolo è precisato che per “lavoro in quota” deve intendersi una “attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2m rispetto ad un piano stabile” (art. 107 del D.Lgs 81/08).
Chiarito il significato di “lavoro in quota”, occorre sottolineare quanto riportato al comma 1 lettera a) dell’art. 111 del citato decreto (OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NELL’USO DI ATTREZZATURE PER LAVORI IN QUOTA) ove è espressamente definito il criterio di scelta delle attrezzature: “priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale”.
E’ noto che le FUNI, utilizzate attraverso sistemi d’imbracatura dei singoli operatori, appartengono alla categoria dei “Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)” mentre i PONTEGGI a quella dei “Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC)”: per quanto detto, la norma ci impone di dare sempre priorità ai DPC rispetto ai DPI, ovvero ai PONTEGGI rispetto le FUNI in quanto ritenuti più sicuri.
In buona sostanza, l’uso delle funi è ammesso solo ed esclusivamente per casi specifici e lavorazioni temporalmente limitate ed a seguito di un’attenta “Valutazione dei rischi” dalla quale emerga l’impossibilità di poter utilizzare, per lo stesso lavoro, un’attrezzatura ritenuta più sicura (art. 111 – comma 4 del D.Lgs 81/08).
Come riportato nelle “LINEE GUIDA - Per l’esecuzione di lavori temporanei in quota con l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (ISPESL – sett. 2003)”, detta “Valutazione dei rischi” dovrà quindi appurare, al fine di poter accogliere l’utilizzo delle funi, il verificarsi delle condizioni seguenti:
a) impossibilità di accesso con altre attrezzature di lavoro (1);
b) pericolosità di utilizzo di altre attrezzature di lavoro;
c) impossibilità di utilizzo di mezzi di protezione collettiva;
d) esigenza di urgenza d’intervento giustificata;
e) minore rischio complessivo rispetto alle altre soluzioni operative;
f) durata limitata nel tempo dell'intervento (2);
g) impossibilità di modifica del sito ove è posto il luogo di lavoro.
L’UTILIZZO DELLE FUNI RAPPRESENTA L’ECCEZIONE E NON LA NORMA !!!
La normativa vigente e cogente non è sicuramente di facile e immediata comprensione per chi, come il nostro Committente (Amministratore di Condominio/Condòmini) non può considerarsi un “esperto in materia di sicurezza nei cantieri”: tale eventualità non lo esime certo dalle responsabilità connesse a una scorretta applicazione della legge. Ed è proprio in virtù di una scarsa conoscenza della materia che negli ultimi anni il “lavoro con funi” è andato sempre più diffondendosi nel mondo dell’edilizia privata, poiché visto, semplicisticamente ed erroneamente, come un’alternativa “economicamente più vantaggiosa” rispetto i ponteggi.
Sicuramente non è stata di ausilio alla comprensione di una corretta applicazione della normativa la narrazione di alcune ditte di “operatori su corda”, sempre propense a magnificare gli aspetti positivi di tale metodologia d’intervento ma scientemente omissive nell’evidenziare le limitazioni previste dal legislatore, ovvero che nell’ambito di un intervento di manutenzione delle facciate di un edificio l’impiego delle funi è possibile solo in presenza di quelle specifiche condizioni sopra richiamate ed esclusivamente a seguito di un’attenta valutazione dei rischi.
Il sistema di lavoro con funi rappresenta dunque l’eccezione e non la norma.
CONCLUSIONI
L’obiettivo di questa iniziativa è far giungere al Committente di edilizia privata - uno dei principali attori in materia di Sicurezza nei cantieri edili, soggetto a responsabilità sia in ambito civile che penale - poche ma chiare informazioni, preziose pillole sull’effettivo utilizzo delle funi nei lavori in quota quale alternativa ai ponteggi metallici.
Rammentato che tutti gli attori coinvolti dalla esecuzione di lavori in quota (committente, coordinatore della sicurezza, datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici) ricoprono ruoli di responsabilità nella scelta delle modalità esecutive, in estrema sintesi possiamo concludere che:
L’IMPIEGO DELLE FUNI
• E’ POSSIBILE SOLO IN LIMITATE E CIRCOSTANZIATE CONDIZIONI E VA SEMPRE AVVALORATO DA UN’APPOSITA “VALUTAZIONE DEI RISCHI”.
• NON POTRA’ MAI ESSERE DETTATO DA SEMPLICI VALUTAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO.
NOTE
(1) Un classico esempio è dato dalla mancata disponibilità, da parte di un condomino che abita al piano terreno, di consentire l’installazione del ponteggio nel proprio giardino. In tale situazione, ovvero allorché per provvedere alla manutenzione di un edificio abitativo si renda necessario l'accesso all'altrui proprietà, viene in soccorso l'art. 843 c.c. (Accesso al fondo): "il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune". Il secondo comma dell'art. 843 c.c. aggiunge poi che "se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità".
(2) Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 dicembre 2000 art. 10 comma 6:
Lavoro di breve durata = 15 giorni lavorativi
(3) Il risarcimento del danno per fatto illecito è previsto nell'ordinamento giuridico italiano dall'articolo 2043 del codice civile: "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".
Dunque, prima di considerare un preventivo di rifacimento dei terrazzi, facciate,
valutate bene le considerazioni poste sopra.